STRUMENTI PER L'IMPRENDITORIA: GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA
LE SOCIETA’ DI PERSONE
In ordine di complessità, possono essere di tre tipi:
1. Società Semplice - S.s.
2. Società in nome collettivo - S.n.c.
3. Società in accomandita semplice S.a.s
SOCIETÀ SEMPLICE
La società semplice è una società di persone ed è il tipo più elementare di impresa con almeno due soci. Essa non può essere utilizzata per l'esercizio di attività commerciali, non è soggetta all'iscrizione presso il Registro delle ditte e, in caso di insolvenza, non può essere dichiarata fallita. La società semplice è utilizzata per l'esercizio di attività di modeste dimensioni e per lo svolgimento di attività agricola o professionale.
La società semplice, da un punto di vista giuridico, ha un ruolo importante perché la normativa applicata ad essa (articoli 2251 - 2290 del codice civile) costituisce un nucleo di norme applicabili, in linea di massima, anche alle altre società di persone. La responsabilità dei soci per i debiti sociali, in una società semplice, è illimitata e solidale.
Tutti i soci hanno potere di rappresentanza e di amministrazione.
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Tutti i soci sono illimitatamente responsabili. Per costituire questo tipo di società occorre sottoscrivere un atto pubblico davanti ad un notaio, o una scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale. La ragione sociale dell’azienda deve riportare i nomi di tutti i soci.
I successivi passaggi sono:
- denuncia all’Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha la sede legale;
- invio copia dell’atto costitutivo all’Ufficio Unico delle Entrate entro 3 mesi dall’iscrizione dell’atto alla Camera di Commercio.
E’ vietato per legge assumere familiari dell’amministratore o dei soci.
società in nome collettivo: vantaggi
- poco costosa: la legge non prevede il versamento di un capitale minimo da parte dei soci, l’importo è stabilito dal contratto sociale
società in nome collettivo: svantaggi
- tutti i soci sono illimitatamente responsabili: il fallimento della società comporta il fallimento di tutti i soci
- le norme specifiche applicate alla società in nome collettivo sono gli articoli 2291 – 2312 del codice civile; queste norme, però, vanno integrate con quelle previste per la società semplice
società in nome collettivo: costi e formalità burocratiche
- Atto notarile 1.600,00 €. circa
- Iscrizione alla CCIAA 170,00 €.
- Registrazione dell’atto costitutivo
- Attribuzione della partita I.V.A. 2,60 €.
- Libri contabili Esenti da imposta
- Iscrizione all’INPS 17% del reddito d’impresa con un minimo fisso variabile ogni anno di circa 1.800.00€ indipendentemente dal reddito dichiarato
- Pagamento IRPEF Imputato individualmente al singolo socio
- Pagamento IRAP 4.25% su un imponibile che comprende anche il costo del lavoro ed oneri finanziari (Paga la società)
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
E’ disciplinata dalle stesse norme della S.n.c., ma la responsabilità è diversa secondo la natura dei soci. I soci si dividono in accomandatari ed accomandanti. I primi possono gestire l’azienda e rispondono illimitatamente dei debiti sociali. Quindi in caso di fallimento oltre che per la quota conferita in società rispondono anche con i propri beni personali. I soci accomandanti, invece, sono responsabili entro i limiti della quota conferita, cioè il capitale investito, pertanto non hanno poteri di amministrazione o rappresentanza. Questa formula può essere utilizzata, per esempio, da coniugi che lavorano insieme. In caso di fallimento, infatti, si preserva il patrimonio di uno dei due. La ragione sociale deve riportare solo i nomi dei soci gestori (accomandatari). Per costituire questo tipo di società gli adempimenti sono gli stessi della società di persone.
società in accomandita semplice: vantaggi
- le procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie sono agevolate
- i costi di costituzione e di gestione sono contenuti
società in accomandita semplice: svantaggi
- i soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandanti della S.a.s.) personale e solidale; ciò significa che in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della Società; se uno o più soci non adempie, il debito dovrà essere saldato da altri
- i rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà, abilità, lealtà e professionalità dei soci; sbagliare i partner può compromettere il successo dell’impresa
società in accomandita semplice: costi e formalità burocratiche
- Atto notarile 1.600.00 € circa
- Iscrizione alla Camera di Commercio circa 170.00 €
- Attribuzione della partita IVA circa 2,60 €
- Pagamento dell’INPS 17% del reddito d’impresa con un minimo fisso variabile ogni anno di circa 1.800.00 € indipendentemente dal reddito dichiarato
- Pagamento dell’IRPEF
- Pagamento ILOR. Solo se superano 3 dipendenti
- Pagamento IRAP 4.25% su un imponibile che comprende anche il costo del lavoro ed oneri finanziari (Paga la società).