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STRUMENTI PER L'IMPRENDITORIA: GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA

LE SOCIETA’ DI PERSONE

In ordine di complessità, possono essere di tre tipi:

1. Società Semplice - S.s.

2. Società in nome collettivo - S.n.c.

3. Società in accomandita semplice S.a.s

SOCIETÀ SEMPLICE

La società semplice è una società di persone ed è il tipo più elementare di impresa con almeno due soci. Essa non può essere utilizzata per l'esercizio di attività commerciali, non è soggetta all'iscrizione presso il Registro delle ditte e, in caso di insolvenza, non può essere dichiarata fallita. La società semplice è utilizzata per l'esercizio di attività di modeste dimensioni e per lo svolgimento di attività agricola o professionale.

La società semplice, da un punto di vista giuridico, ha un ruolo importante perché la normativa applicata ad essa (articoli 2251 - 2290 del codice civile) costituisce un nucleo di norme applicabili, in linea di massima, anche alle altre società di persone. La responsabilità dei soci per i debiti sociali, in una società semplice, è illimitata e solidale.

Tutti i soci hanno potere di rappresentanza e di amministrazione.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Tutti i soci sono illimitatamente responsabili. Per costituire questo tipo di società occorre sottoscrivere un atto pubblico davanti ad un notaio, o una scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale. La ragione sociale dell’azienda deve riportare i nomi di tutti i soci.

I successivi passaggi sono:

E’ vietato per legge assumere familiari dell’amministratore o dei soci.

società in nome collettivo: vantaggi

società in nome collettivo: svantaggi

società in nome collettivo: costi e formalità burocratiche

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

E’ disciplinata dalle stesse norme della S.n.c., ma la responsabilità è diversa secondo la natura dei soci. I soci si dividono in accomandatari ed accomandanti. I primi possono gestire l’azienda e rispondono illimitatamente dei debiti sociali. Quindi in caso di fallimento oltre che per la quota conferita in società rispondono anche con i propri beni personali. I soci accomandanti, invece, sono responsabili entro i limiti della quota conferita, cioè il capitale investito, pertanto non hanno poteri di amministrazione o rappresentanza. Questa formula può essere utilizzata, per esempio, da coniugi che lavorano insieme. In caso di fallimento, infatti, si preserva il patrimonio di uno dei due. La ragione sociale deve riportare solo i nomi dei soci gestori (accomandatari). Per costituire questo tipo di società gli adempimenti sono gli stessi della società di persone.

società in accomandita semplice: vantaggi

società in accomandita semplice: svantaggi

società in accomandita semplice: costi e formalità burocratiche