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STRUMENTI PER L'IMPRENDITORIA: GUIDA ALLA FORMA GIURIDICA DELL'IMPRESA

LE SOCIETA’ DI CAPITALI

Possono essere di tre tipi:

1. Società a responsabilità limitata - S.r.l.

2. Società per azioni - S.p.a.

3. Società in accomandita per azioni - S.a.p.a.

LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

E’ la forma più accessibile e diffusa. Si chiama in questo modo perché ciascuno dei soci risponde solo per il capitale versato o sottoscritto e quindi sono responsabili nei confronti dei creditori solo con il capitale societario e non con il patrimonio personale.

Questa forma di società è stata riformata dalla legge delega 366/2001 e dal conseguente decreto legislativo n. 6/2003, c.d. Riforma delle società, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 ed è regolamentata dagli art. 2462 – 2483 del codice civile.

La S.r.l. può avere anche un solo socio, in questo caso si chiama s.r.l. unipersonale.

La S.r.l. ha una autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che risponde esclusivamente la società delle obbligazioni sociali senza intaccare il patrimonio dei soci. Questo beneficio deriva dal fatto che la S.r.l. ha una propria personalità giuridica. Una S.r.l. può essere costituita con un capitale sociale relativamente modesto (minimo 10.000 Euro), di cui almeno il 25% ovvero i 2,5 decimi vanno versati o può essere sostituito dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l’esecuzione e allo stesso tempo beneficiare della responsabilità limitata. In caso di S.r.l. unipersonale il capitale sociale deve essere versato interamente al momento della costituzione della società.

Però quando la società debba ricorrere al prestito di terzi (es. Banche) frequentemente accade che qualora non abbiano nel proprio patrimonio beni sufficienti a garantire l’affidamento, l’erogazione del prestito venga subordinata alla firma di fideiussioni personali dei soci che diventano responsabili della restituzione del prestito anche con il proprio patrimonio personale. Queste caratteristiche la rendono particolarmente adatta all'esercizio di attività economiche di medie dimensioni e da parte di un piccolo numero di soci, legati da vincoli di famiglia o comunque di conoscenza e fiducia reciproca.

La società deve essere costituita con atto pubblico da redigersi presso un notaio che predispone la redazione e la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto. L’atto costitutivo deve riportare: i dati anagrafici dei soci, la denominazione recante l’indicazione S.r.l., l’indicazione della sede sociale, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la quota di conferimento di ogni socio, le norme per la ripartizione degli utili, i dati identificativi degli amministratori e, dove previsto, dei componenti del collegio sindacale, la durata della società e l’importo globale delle spese di costituzione a carico della società.

Con la Riforma del diritto societario l’intera organizzazione della società a responsabilità limitata è radicalmente cambiata.

Secondo il nuovo modello è infatti rimesso all’atto costitutivo di determinare “le norme relative al funzionamento della società” quali per esempio: concentrare tutti i poteri in capo ai soci ed attribuire ad essi anche l’amministrazione della società (in modo disgiunto o congiunto, come è nella società di persone) oppure dissociare il potere di amministrazione dalla qualità di socio o attribuire l’amministrazione ad uno o più soci soltanto, nominati con decisione della collettività dei soci; è possibile, inoltre, affidare l’amministrazione della società ad un terzo estraneo.

Sono riservate, in ogni caso, alla competenza della collettività dei soci, mediante una delibera assembleare o con la raccolta di adesioni scritte: l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, le modificazioni dell’atto costitutivo e le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, e le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale.

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto ad avere dagliamministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’ amministrazione.

La S.r.l. è soggetta al pagamento dell’IRAP e il reddito di impresa è sottoposto all’IRES; gli utili netti che risultano dopo il pagamento delle imposte possono essere distribuiti ai soci. La quota di utile che spetta al socio rientra nella sua dichiarazione personale, alla voce “reddito di capitale”, ed è assoggettata ad IRPEF. Per evitare la doppia tassazione sulla stesso reddito subentra un meccanismo per cui l’IRES pagata dalla società diventa un credito utilizzabile dal socio per diminuire la sua IRPEF.

Per avviare l’attività occorre:

Non è più necessario il procedimento di omologazione da parte del Tribunale.

S.R.L.: vantaggi

S.R.L.: svantaggi

S.R.L.: costi e formalità burocratiche

LA SOCIETA' PER AZIONI

È adatta alle grandi imprese. Ha due elementi fondamentali:

Questo criterio di partecipazione si distingue dalla società a responsabilità limitata nella quale non vi sono azioni. Il valore complessivo delle azioni (capitale sociale) per costituire una società per azioni deve essere almeno di 120.000,00 Euro: di cui il 25% ovvero i 2,5 decimi devono essere obbligatoriamente versati all’atto della costituzione. Le azioni attribuiscono al loro possessore sia diritti patrimoniali che diritti amministrativi.

La società deve essere costituita per atto pubblico; se viene redatto uno statuto sociale questo deve essere allegato all’atto costitutivo. L’atto costitutivo deve necessariamente contenere: dati anagrafici dei soci e numero azioni sottoscritte, sede sociale, denominazione con l’indicazione di SPA, oggetto sociale, valore del capitale sottoscritto e versato, valore nominale e numero delle azioni, norme per la ripartizione degli utili, numero degli amministratori e loro poteri, numero dei componenti il collegio sindacale, durata della società.

Gli organi della SPA sono: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale.

La SPA è soggetta ad IRAP ed IRES; i soci sono sottoposti a tassazione IRPEF, che colpisce solo per gli utili effettivamente percepiti. Esiste un meccanismo di credito d’imposta per evitare la doppia tassazione in capo alla società e al socio.

LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

È poco diffusa in Italia. Si tratta di un mix fra S.a.s. e S.p.a.

La S.a.p.a. è una società di capitali che prevede, come nella società in accomandita semplice due tipologie di soci: accomandatari e accomandanti. I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente degli obblighi sociali, mentre i soci accomandanti sono limitatamente responsabili e non sono coinvolti in caso di dissesto o fallimento della società. Possono essere amministratori della società solamente i soci accomandatari. La S.a.p.a. deve essere iscritta all'ufficio del Registro delle ditte presso la Camera di Commercio. E' previsto un capitale sociale minimo pari a 120.000,00 Euro. Alla S.a.p.a. sono applicabili le norme sulla società per azioni.

società in accomandita per azioni: vantaggi

società in accomandita per azioni: svantaggi