Con la riforma del diritto societario avvenuta con decreto legislativo n. 6 del 2003 si è ridisegnato interamente la disciplina delle cooperative. Le nuove cooperative sono suddivise in due grandi categorie: cooperativa a “ mutualità prevalente”, alle quali sono riservate le agevolazioni fiscali; e le cooperative “diverse”, alle quali si applicano le regole dettate per le società di capitali.
Per la costituzione di una società cooperativa è necessaria la presenza di almeno nove soci: il numero minimo è ridotto a tre soci per le cooperative che adottano le regole della s.r.l. e se i soci sono delle persone fisiche. Nelle cooperative a mutualità prevalente il patrimonio societario non appartiene ai soci ma, in caso di liquidazione, deve essere devoluto al fondo per lo sviluppo della cooperazione.
Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. In assemblea vale la regola del voto capitario secondo cui ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo può attribuire: un diritto di voto plurimo ai titolari degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori; più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, ai soci cooperatori persone giuridiche; il voto plurimo ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse (in ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale).
Le azioni o quota possono avere un valore non inferiore a 25 euro e un valore superiore 500 euro per ciascuna azione. Uno stesso socio non può avere una quota superiore a 100.000,00 euro. La cooperativa si costituisce con atto pubblico, ossia alla presenza di un notaio. Parte integrante dell’atto costitutivo è lo Statuto che stabilisce le norme relative al funzionamento della società. Lo Statuto e l’atto costitutivo devono essere sottoscritti dai soci della cooperativa.
La società cooperativa deve iscriversi all’albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive: l’albo è composto da due sezioni:
I - Cooperative a mutualità prevalente art.2512,2513 e 2514 del cc
II – Cooperative diverse
La domanda va presentata alla Camera di Commercio dove ha sede legale la cooperativa.
L’iscrizione comporta l’attribuzione alla società cooperativa di un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza. Tale numero va indicato negli atti della società cooperativa e nella propria corrispondenza.
Per avviare l’attività la cooperativa deve anche essere iscritta:
Le Cooperative possono essere:
1. di consumo: acquistano merci all’ingrosso per venderle ai soci e a terzi a prezzi vantaggiosi;
2. di produzione e lavoro: producono beni e servizi. Si tratta di particolari forme di impresa. Le cooperative di produzione e lavoro sono costituite da più soci che uniscono il loro lavoro e i loro risparmi, sostituendosi agli imprenditori e quindi assumendosi in comune gli oneri e i rischi, nonché i vantaggi connessi alla gestione dell’impresa. In questo caso i soci sono sia imprenditori che lavoratori. Le cooperative di produzione e lavoro si distinguono inoltre in:
3. edilizie: mirano a fornire ai soci abitazioni con prezzi favorevoli e condizioni di acquisto agevolate
4. di credito: hanno lo scopo di agevolare il credito ai singoli associati, agli artigiani, e agli imprenditori di piccole industrie.
I fondatori della cooperativa acquistano la qualità di soci fondatori apponendo la firma all’atto di costituzione. Lo statuto della cooperativa deve contenere le condizioni per l’ammissione dei nuovisoci, nonché i modi con cui vanno eseguiti i conferimenti. I soci possono o meno rispondere con il proprio patrimonio personale ai debiti sociali, a seconda che nell’atto costitutivo la società si costituisce come una “cooperativa a responsabilità illimitata” o una “cooperativa a responsabilità limitata”. Nel secondo caso il socio risponde solo per il capitale conferito all’atto di iscrizione.
Per quanto riguarda il socio lavoratore:
a) in quanto lavoratore è vincolato da determinati obblighi (osservare gli orari di lavoro, svolgere determinate mansioni, ecc.) analogamente a quanto previsto nel caso di lavoratore dipendente;
b) in quanto imprenditore può partecipare alle attività sociali (ad esempio al consiglio di amministrazione ed all’assemblea dei soci) in cui vengono collettivamente prese le scelte strategiche ed operative dell’impresa. Tale responsabilità espone il socio lavoratore anche al rischio d’impresa. Ciò significa che la sua retribuzione può variare secondo l’andamento dell’impresa.
c) Dal punto di vista fiscale (IRPEF) i redditi percepiti dal socio lavoratore sono assimilati a quelli di lavoratore dipendente; dal punto di vista previdenziale e assistenziale, invece, il regime previsto si colloca in un’area intermedia tra il lavoro dipendente ed il lavoro autonomo.
Le cooperative sociali sono una delle espressioni più significative del settore non profit (o terzo settore) che comprende molteplici e diversificate attività e strutture organizzative. Tra tali attività rientra la produzione di beni di interesse collettivo che possono essere i più vari: servizi educativi, formativi, culturali, ricreativi, sociali e assistenziali. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si va dalle associazioni basate unicamente sul Volontariato (cioè sulle prestazioni di lavoro a titolo gratuito) degli aderenti alle cooperative sociali, dove oltre a volontari ritroviamo anche soci lavoratori e lavoratori dipendenti. Il carattere comune che qualifica tutte queste attività è dato dal fatto che è del tutto escluso (per statuto o in base alla prassi) l’obiettivo del profitto, né è possibile distribuire gli eventuali utili ricavati nel corso delle attività.
Le cooperative sociali sono una nuova forma di impresa cooperativa, prevista dalla legge n.381/91. Rispetto alla cooperativa ordinaria, il cui scopo è quello di soddisfare l’interesse dei soci, essa ha lo scopo di rispondere all’interesse generale della comunità, si tratta quindi di uno scopo solidaristico orientato all’esterno della compagine sociale. Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti per la costituzione delle cooperative sociali valgono le stesse regole previste per le cooperative ordinarie.
1. I soci lavoratori sono quelli che partecipano alle attività della cooperativa svolgendo una normale attività lavorativa remunerata;
2. I soci lavoratori disagiati, sono quei soci che operando all’interno della cooperativa ottengono il soddisfacimento di due fondamentali bisogni:
a) l’inserimento e l’addestramento lavorativo e la relativa retribuzione;Tali soci devono appartenere a determinate categorie di soggetti svantaggiati quali ad esempio: ex alcolisti, ex tossicodipendenti, disabili fisici, disabili psichici, ecc.;
3. I soci volontari sono quei soci che operano in modo spontaneo e gratuito per fini di solidarietà.
Le cooperative sociali sono essenzialmente di due tipi:
Tipo A quelle che forniscono servizi socio sanitari ed educativi (impiegano soltanto socilavoratori e soci volontari);
Tipo B quelle che prevedono attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (debbono quindi impiegare anche soci lavoratori disagiati).Confronto tra tipi di cooperative.
Piccola Cooperativa a Responsabilità limitata |
Società Cooperativa a responsabilità limitata e illimitata |
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Responsabilità |
Solo limitata | Solo limitata o illimitata |
Numero minimo di soci |
Minimo 3 – Massimo 8 | Principio “porta aperta” |
Natura del socio |
Solo persone fisiche | Persone giuridiche e persone fisiche |
Valore nominale quote sociali |
Valore singola azione Minimo: € 25 Massimo: € 500 |
Valore singola azione Minimo: € 25 Massimo: € 500 Valore massimo quota singolo socio Minore o uguale a 100.000 € |
Limiti alle quote sottoscritte |
Massimo € 50.000 - € 70.000 per Coop. Produzione e lavoro e di trasformazioni agricole |
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Amministrazione |
Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei soci | Consiglio di Amministrazione |
Requisiti degli amministratori |
Solo soci | Solo soci |
Collegio sindacale |
Obbligatorio solo se si superano i limiti previsti | Obbligatorio |
Requisiti sindacali |
Nessun requisito | Iscrizione Registro Revisori Contabili |
Controllo e vigilanza Ministero del Lavoro |
Ispezioni straordinarie | Ispezioni ordinarie biennali (annuali per le Coop. Sociali o ricavi > 30 Mld.) Ispezioni straordinarie |
Caratteristiche società à nell’ordine relativamente a società di persone vs società di capitali vs società cooperative.
Società di persone |
Società di capitali |
Cooperative |
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Capitale sociale minimo |
Nessun limite | S.p.A e S.a.p.a. > € 100.000 S.r.l. > € 10.000 |
Minimo € 25 per socio |
Numero minimo di soci |
2 | 2 (eccetto SRL unipersonale) | 3-9 |
Modalità di costituzione |
Scrittura privata autenticata o atto notarile | Atto notarile | Atto notarile |
Responsabilità dei soci |
Illimitata e solidale (limitata al capitale sociale per i soci accomandanti delle sas) | Limitata al capitale (illimitata per i soci accomandatari delle sapa) | Limitata al capitale o illimitata |
Amministratori |
Solo soci (accomandatari per le sas) | Soci e non (accomandatari per le sapa) | Solo soci |
Collegio sindacale |
Non previsto | Obbligatorio (escluse le srl con capitale sociale < € 100.000) | Obbligatorio (escluso per le piccole) |
Vantaggi |
Limitate formalità giuridiche; organi sociali limitati; contabilità semplificata; tassazione progressiva. | Deduzione perdite da reddito; Tassazione sul socio dei soli utili distribuiti; facile trasferimento quote/azioni; possibilità emissione prestiti obbligazionari; strutture di governo chiare e codificate. | Agevolazioni imposte indirette d’IVA; agevolazioni finanziarie. |
Svantaggi |
Responsabilità illimitata; Reddito anche senza distribuzione. | Contabilità obbligatoria; organi sociali; esclusione contabilità semplificata. | Problema socio-lavoratore; organi sociali complessi; esclusione contabilità semplificata. |