L’impresa artigiana è un particolare tipo d’impresa, definito da una specifica legge (la n. 443/85). Essa si qualifica per essere esercitata da una persona fisica, l’artigiano, il quale svolge personalmente e prevalentemente il proprio lavoro, anche di tipo manuale, nell’ambito del processo produttivo dell’impresa assumendone la piena responsabilità. A tal fine egli deve esse dotato di specifiche competenze tecnico-professionali. L’impresa artigiana deve avere come scopo prevalente quello di produrre beni, con l’esclusione di quelli di tipo agricolo, o di fornire servizi, con l’esclusione di quelli di tipo commerciale. Possono rientrare perciò in tale tipologia, ad esempio, le imprese edili, o quelle che costruiscono impianti elettrici; o ancora imprese che producono oggetti in ceramica, mobili ecc. L’impresa artigiana è soggetta a dei limiti dimensionali, perciò, secondo i diversi ambiti d’attività, non possono essere occupati più di un certo numero di dipendenti.
Si tenga infine presente che l’impresa artigiana può essere anche un’impresa collettiva, purché assuma la forma della società di persone o della società cooperativa e purché l’apporto dei soci sia prevalentemente in termini di lavoro personale nell’ambito del processo produttivo.
Presso le Camere di Commercio è istituito un apposito Albo delle imprese artigiane.