PROCEDURE DI PRESCRIZIONE E RICONDUCIBILITÀ

PROCEDURE DI PRESCRIZIONE
Per i maggiori di anni 18 rimane fermo quanto disposto all'art. 2 del presente regolamento.
Per i minori di anni 18, affetti da ipoacusia, il diritto alla protesizzazione acustica scaturisce dall'analisi clinica del prescrittore senza limiti di riferimento. Vengono escluse le cofosi.
La prescrizione dello specialista della ASL, redatta in conformità all'art.4 del presente regolamento, deve scaturire da una valutazione clinica e strumentale documentabile attraverso:
a) esame audiometrico tonale liminare e prove sopraliminari qualora le condizioni generali e audiologiche del soggetto lo permettano;
b) l'esame audiometrico vocale per i maggiori di anni 18, con la determinazione della curva di anicolazione o intelligibilità, qualora le condizioni di cui al punto a) lo permettano;
c) l'esame audiometrico obiettivo (esame impedenzometrico, potenziali evocati). Tale esame è facoltativo, ma può sostituire totalmente l'audiometria tonale nei casi di impossibilità di esecuzione o di inattendibilità di quest'ultima ove comunque vi siano le indicazioni cliniche.
I test tonali sopraliminari sono sostituibili ove possibile dalle prove impedenzometriche di riflessometria stapediale. Gli esami debbono essere eseguiti in ambiente adeguatamente insonorizzato.

RICONDUCIBILITÀ
Con riferimento all'art. 1, comma 5 del presente regolamento, sono da considerarsi riconducibili gli apparecchi acustici che possiedono un minimo di 4 regolazioni e/o siano programmabili (tramite interfacce apposite e computer o computer dedicati o programmatori specificatamente costruiti), telecomandabili, automatici o adattivi.