Centro Ausili - La Nostra Famiglia - Bosisio Parini (Lecco)
Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, recante "Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'articolo 34 della L. 5 febbraio 1992, n. 104";
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto 1994, di proroga delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 concernente l'attuazione della direttiva 93/142/CEE riguardante i dispositivi medici;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che abroga i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 8-sexies, comma 7, dello stesso decreto, che prevede che il Ministro della sanità con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 15 luglio 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle seduta del 14 settembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/3.13281 del 17 novembre 1998, nonché la risposta della stessa Presidenza in data 14 gennaio 1999, n. DAGL1/1.1.4/51890/4.18.170;
Ritenuto di accogliere le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Sentita nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 maggio 1999;
Udito nuovamente il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/15.7210 del 7 luglio 1999;
Visto il proprio decreto 9 luglio 1999, registrato dalla Corte dei conti il 28 luglio 1999, con il quale, sulla base delle disposizioni normative e degli atti istruttori sopra richiamati, è stato adottato il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto di dover sostituire il predetto decreto, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, con altro il cui contenuto tenga conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Raggiunta, sul nuovo testo, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 agosto 1999,
Art. 1 - Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore.
Art. 2. - Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica.
Art. 3. - Fornitori dei dispositivi protesici.
Art. 4. - Modalità di erogazione.
Art. 5. - Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione.
Art. 6. - Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva.
Art. 7. - Numerazione dei dispositivi protesici su misura.
Art. 8. - Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici.
Art. 9. - Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori.
Art. 10. - Modalità di controllo.
Art. 11. - Aggiornamento del nomenclatore.
Art. 12.
Art. 1 - Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore.
Art. 2. - Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica.
Art. 3. - Fornitori dei dispositivi protesici.
Art. 4. - Modalità di erogazione.
Art. 5. - Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione.
Art. 6. - Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva.
Art. 7. - Numerazione dei dispositivi protesici su misura.
Art. 8. - Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici.
Art. 9. - Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori.
Art. 10. - Modalità di controllo.
Art. 11. - Aggiornamento del nomenclatore.
Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.
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Ultimo Aggiornamento: 14/02/2003
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